30-12-2021 ore 10:42 | Politica - Roma
di Andrea Galvani

Green pass rafforzato, quarantene, capienze: le nuove misure anti Covid19 del governo

Nella serata di ieri il consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce “misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”. Il testo prevede nuove disposizioni sull’estensione del Green Pass rafforzato (si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. Le capienze saranno consentite al massimo al 50 per cento per gli impianti all’aperto e al 35 per cento per gli impianti al chiuso. Un nuovo consiglio è stato al momento fissato per il 5 gennaio, per valutare l’andamento della pandemia ed eventualmente confermare o allentare le misure: all’ordine del giorno ci sarà l’obbligo di green pass per tutti i lavoratori.

 

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green pass rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

 

Quarantene

La quarantena precauzionale non si applica a chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, sono obbligati a indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e solo se ‘sintomatici’ devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione. La conclusione della quarantena o dell’auto-sorveglianza avviene con l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in questo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo porta alla conclusione della quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

2002