Nella seduta del 28 settembre, la prima in presenza dopo mesi, il Comune di Crema ha approvato all’unanimità il nuovo Regolamento dell’Imu. Sostituisce il precedente regolamento (entrato nel 2014) di istituzione della Iuc, l’imposta unica comunale; fonde Imu e Tasi e mantiene la Tari, la tassa sui rifiuti urbani. Come sottolineato dall’assessore al bilancio, Cinzia Fontana, “sono due le novità rilevanti”. Primo: “La Tasi è stata assorbita nell’Imu in un’unica imposta”. Secondo: “dal 2021 i Comuni potranno diversificare le aliquote basandosi su una griglia stabilita a livello centrale”. Il regolamento è formato da 33 articoli diviso in quattro titoli. Ricalca fedelmente le disposizioni normative della Legge di bilancio 2020. Vediamo invece quali sono i cinque punti affidati alla facoltà dei Comuni. Punti condivisi frutto del lavoro di maggioranza e opposizione.
I cinque punti comunali
Crema ha stabilito di “esentare dal pagamento dell’IMu le abitazioni principali di proprietà di anziani che acquisiscono residenza in casa di riposo”. Esenzione anche per tutti gli “dati in comodato gratuito al Comune o ad altro Ente non commerciale per scopi istituzionali o sanitari”. Punti già presenti nel precedente Regolamento e riconfermati. Crema ha deciso di “differire i termini di pagamento (tradizionalmente stabiliti nel 16 giugno e 16 dicembre) per situazioni particolari”. La decisione è stata presa all’unanimità a fine luglio: “è risultato a tutti evidente la necessità di prorogare le modalità di versamento”. Al riguardo il Comune di Crema ha stabilito che: “i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per due motivi”. Uno: “gravi calamità naturali o sanitarie”. Due: “particolari situazioni di disagio economico”. Il differimento non riguarda la quota dovuta allo Stato, pari al del 7,6 per mille nella categoria catastale D.
Contitolari e valori medi
Il nuovo Regolamento Imu di Crema considera come “regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché, con comunicazione da rendere all'Ufficio Ici del Comune entro 30 giorni dall’avvenuto pagamento, sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari”. Infine, punto cinque, è previsto che si possano “determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi di riferimento delle aree fabbricabili”.