E’ stata dibattuta per tre ore abbondanti, ieri sera in consiglio comunale, la mozione che porterà all’istituzione del Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili, approvata con 14 voti favorevoli, 9 contrari ed 1 astenuto. Molto interessante l’intervento dell’avvocato Dante Verdelli, della lista civica Lavoro @ Impresa, grazie al quale torniamo sull’argomento facendo chiarezza e fornendo una base legale.
Convivenze non fondate sul matrimonio
Secondo Verdelli il regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili “è una delle risposte che si possono dare a quegli specifici interessi e bisogni la cui emersione è derivata dalle applicazioni pratiche della vita quotidiana e precisamente si tratta di uno strumento volto a fornire una prima risposta alle problematiche legate alle cosiddette convivenze more uxorio ossia al fenomeno delle convivenze non fondate sul matrimonio. E’ bene precisarlo subito che ci stiamo riferendo sia alle convivenze non fondate sul matrimonio tra persone di sesso diverso sia a quelle tra persone dello stesso sesso”.
Rango di formazione sociale
In merito alle convivenze non fondate sul matrimonio, “in epoca recente i giudici - già Tribunale di Roma del 1983 e Tribunale di Firenze del 1986 - e la Suprema Corte hanno attribuito il rango di formazione sociale ai sensi dell’art 2 della nostra Costituzione che sancisce: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”; tale riconoscimento è avvenuto in modo esplicito con riferimento a situazioni di convivenza more uxorio omosessuale e quindi non vi è possibilità alcuna di operare alcuna differenziazione a seconda che la convivenza riguardi persone di sesso diverso o dello stesso sesso, pena, tra l’altro, la violazione dell’articolo 3 della Costituzione”.
La legislazione estera e i diritti inviolabili in Italia
“All’estero sono già stati apprestati a livello di legislazione statale alcuni strumenti di tutela dei diritti dei conviventi more uxorio, nel Regno Unito, in Germania, Francia, Spagna e Portogallo. In attesa che il nostro Parlamento si pronunci in modo democratico, a seguito di un dibattito sereno e mi auguro trasversale, questo tema risulta sicuramente prioritario; lo dimostrano la moltitudine di sentenze nel corso degli anni, il continuo dibattito sul punto, ma in modo ancor più pregnante la necessità di apprestare strumenti di tutela per i nostri concittadini conviventi non sposati, che vivono ogni giorno le difficoltà di vedere riconosciuti alcuni loro diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti”.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo
“In attesa di un intervento del nostro legislatore statale, nella speranza che per l’ennesima volta non ci arrivi ancora un richiamo dall’Europa: ricordiamoci – sottolinea l’avvocato Verdelli - che siamo stati bocciati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo anche per una cosa semplice come il diritto della madre a dare il cognome in esclusiva al proprio figlio, ci si è interrogati circa quali strumenti possano risultare utili al fine di garantire e tutelare alcuni diritti connessi al vivere insieme come dei coniugi”.
Tutela dei conviventi
“Nella ricerca di strumenti che tendano alla tutela delle posizione dei conviventi, molti Comuni si sono appunto dotati del Registro delle Unioni Civili. Non si tratta di una novità. Da alcuni anni numerosi comuni italiani, da nord a sud senza distinzione di latitudine, grandi e piccoli, hanno avviato l'istituzione dei registri delle unioni civili o di fatto, ritenendo che sia nella loro potestà regolamentare l'istituzione di tali registri. In tali Comuni, la funzione di certificazione è svolta dai registri anagrafici, ma anche dai registri delle unioni civili. Però al di là di questa precipua funzione, è chiaro che la funzione essenziale dei registri delle unioni civili, come detto è anche quella di dare visibilità alle unioni civili, confermandone la loro dignità e importanza sociale, nell'alveo della nostra costituzione”.
Vincoli giuridici
Secondo Verdelli “i registri delle unioni civili ugualmente non determinano per gli iscritti vincoli giuridici a cui si ricollegano effetti propri, ma ad essi gli enti locali che li istituiscono possono fare riferimento per fini che ritengano degni di tutela. In base al Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili, il Comune di Crema si impegnerebbe quindi a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare eventuali situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del nostro territorio”.
Le aree tematiche
“Le aree tematiche entro le quali gli interventi si possono rivolgere al fine di eliminare eventuali situazioni di discriminazione sono i seguenti: casa, sanità e servizi sociali, politiche per i giovani, genitori e anziani; sport e tempo libero; formazione, scuola e servizi educativi; diritti e partecipazione; trasporti”.
Equiparato al “parente prossimo”
Una volta approvato il relativo regolamento, dopo il passaggio nella competente Commissione, anche all’interno del Comune di Crema, chi si iscrivesse al registro sarebbe equiparato al “parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto” ai fini della possibilità di assistenza. In seguito l’Amministrazione Comunale rilascerebbe, su richiesta degli interessati l’attestato di “unione civile basata su vincolo affettivo” inteso come reciproca assistenza morale e materiale.
La famiglia anagrafica
“Il riferimento famiglia anagrafica va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall’art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall’art. 29 della Costituzione. L’attestato sarebbe rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell’Amministrazione comunale”.
Contratti di convivenza
Anche il mondo delle professioni giuridiche ed in particolare i notai presso i quali incominciano a rivolgersi le persone conviventi per ottenere tutela dei loro diritti, si stanno interrogando da tempo circa quali validi strumenti di tutela apprestare . In quest’ottica, di recente a Napoli nel mese di novembre 2013, si è tenuto un’importante iniziativa da parte dei notai con l’illustrazione al pubblico del risultato di un approfondito studio in materia di contratti di convivenza, ovvero quello strumento contrattuale, attraverso il quale si possono regolamentare i molteplici profili patrimoniali connessi al “vivere insieme come coniugi da parte di coppie dello stesso sesso o di sesso diverso”.
Accordo/contratto
Si tratta di un accordo/contratto, che già nelle premesse dell’atto deve dar conto delle risultanze dei registri anagrafici e civili. Si tratta quindi, è bene sottolinearlo, di atti che possono essere ricevuti da parte dei notai della Repubblica Italiana e sono volti a ‘garantire’ l’adempimento di doveri morali e sociali tra conviventi; doveri che, come riferito ormai anche da autorevoli studiosi (Prof. Avv. Luigi Balestra, Ordinario di diritto civile presso l’Università di Bologna) e costante giurisprudenza (Prof. Dott. Giacomo Oberto, giudice presso il Tribunale di Torino), in una situazione come quella della convivenza, assumono una specifica connotazione in termini assistenziali e solidaristici tra le persone conviventi. D’altro canto, anche dal punto prettamente della tutela civilistica quindi, la Corte di Cassazione si è pronunciata per la piena validità di contratti attributivi di diritti patrimoniali tra i conviventi (Cassazione del ‘93)”.
Tutela degli interessi patrimoniali
“L’obiettivo dei contratti di convivenza da un lato e del registro delle Unioni civili dall’altro lato, nel loro insieme, mi pare proprio volto ad apprestare forme di tutela degli interessi patrimoniali, assistenziali e solidaristici, che tipicamente scaturiscono da una relazione a forte connotazione affettiva, anche mediante clausole contrattuali volte ad realizzare un riequilibrio almeno tendenziale, delle posizioni patrimoniali dei conviventi”.
Le tematiche degne di tutela
Anche in ambito di contratti di convivenza le tematiche sono molteplici e tutte degne di tutela e tendono a porsi nella stessa ottica di tutela del Registro delle Unioni civili. Ad esempio, tra le questioni più comuni: le clausole disciplinanti il regime di contribuzione ai bisogni della convivenza; l’obbligo di mantenimento a carico del convivente economicamente forte; l’interesse al godimento della casa di abitazione, come centro dove si svolge la vita in comune e si consolidano gli affetti e l’identità della persona; il regime dei cespiti acquistati in costanza di convivenza e cosa accade agli stessi in caso di cessazione della convivenza; la clausole relative all’assistenza in caso di malattia, con delega all’ottenimento di dati ed informazioni oppure le clausole relative alla designazione dell’amministratore di sostegno. Altre forme contrattuali possono essere inoltre essere utilizzate sempre a tutela delle posizioni giuridiche dei conviventi quali il Trust o l’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.