Oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato l’ordinanza 596 (in allegato) che dispone le indicazioni per servizi educativi e scuole dell’infanzia fissando la data di avvio delle lezioni per le scuole dell’infanzia al 7 settembre e al 14 settembre per tutti gli ordini e gradi e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative.
Le raccomandanzioni in ambito educativo
Per i servizi educativi per la prima infanzia (fascia 0-3 anni) e per le scuole dell’infanzia (fascia 3-6 anni) è raccomandata la rilevazione della temperatura nei confronti del personale, genitori o accompagnatori e dei bambini prima dell’accesso alla sede. In caso di temperatura superiore ai 37.5°C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso e quest’ultimo sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. Per gli operatori vale quanto previsto dal par. 1.3 dell’Ordinanza 590 del 31 luglio: “rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro”.
Gestione di un caso Covid19
In caso di sintomi riconducibili a infezione Covid19 (tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) da parte del personale o dei minori durante l’orario scolastico sarà messo in atto un momentaneo isolamento informando la famiglia, se minore, con invito a rientrare presso il proprio domicilio e a contattare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. La scuola o il gestore del servizio educativo e la famiglia interessata riceveranno indicazioni dall’Ats territorialmente competente. In caso di positività a Covid19 l’adulto o il minore non potranno rientrare a scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata.
Dalla ristorazione ai musei
La nuova ordinanza prevede inoltre modifiche alla 590 del 31 luglio in materia di “Ristorazione”, “Attività Ricettive”, “Servizi alla Persona”, “Palestre”, “Strutture termali e centri benessere” e “Musei, archivi e biblioteche”. Rimangono valide le indicazioni introdotte dall’ordinanza 594 del 6 agosto sulla ripartenza dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) e le disposizioni introdotte dall’ordinanza 590 del 31 luglio, in particolare per il trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea e per la partecipazione alle cerimonie religiose svolte nei luoghi chiusi.
L'uso della mascherina
Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è confermato l’obbligo di indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca. Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare. Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta. Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro. Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina alla fine dell’attività stessa e di mantenere le corrette distanze interpersonali.