
Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale. L’intervento normativo mira a contrastare i crescenti fenomeni di violenza giovanile e l’uso di armi proprie o improprie. In ambito di sicurezza urbana e tutela dell’ordine pubblico, vengono potenziati i poteri di prevenzione e controllo per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Coltelli e altri strumenti atti ad offendere
Viene ampliato il catalogo degli strumenti atti a offendere per i quali è vietato il porto senza giustificato motivo. Rientrano gli strumenti con lama affilata o appuntita superiore a otto centimetri. Le sanzioni passano da natura contravvenzionale a delitto punito con la reclusione fino a tre anni. Viene esteso il divieto di porto d'arma alle armi per cui non è ammessa licenza, come coltelli a scatto, a farfalla, strumenti con lama superiore a cinque centimetri muniti di blocco o apribili con una sola mano, oggetti camuffati o occultati. Viene introdotto il divieto di vendita ai minori, anche tramite piattaforme elettroniche, di strumenti da punta e taglio (armi improprie).
Perquisizione in loco e fermo preventivo
Gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere all’immediata perquisizione sul posto per accertare il possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione. Si prevede che, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito dei servizi di ordine е sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un pericolo attuale per l’ordine е la sicurezza pubblica, gli ufficiali е gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone per cui sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. Il fermo preventivo non può avere una durata superiore alle 12 ore.
Arresto in flagranza differita e Daspo urbano
Viene esteso l'arresto in flagranza differita, che consente di procedere entro le 48 ore dal fatto sulla base di documentazione video-fotografica certa, a nuove fattispecie: danneggiamento aggravato in occasione di manifestazioni pubbliche, alla fuga pericolosa di chi non si ferma all’alt delle forze di polizia e ai reati di lesioni, violenza o resistenza commessi ai danni di docenti, dirigenti scolastici e addetti alla rete ferroviaria nell’esercizio delle loro funzioni oltre che, come già avviene, ai danni delle forze dell’ordine o del personale sanitario. Il prefetto può individuare zone urbane colpite da gravi e ripetuti episodi di criminalità. In queste aree è disposto l’allontanamento (Daspo urbano) di soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per specifici delitti, se tengono condotte che minacciano la sicurezza o la fruizione degli spazi pubblici. Il Daspo urbano viene esteso alle aree interne e pertinenze di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e mezzi di trasporto pubblico locale per chi assume comportamenti violenti, minacciosi o molesti. Si inaspriscono le sanzioni per l’omesso preavviso delle manifestazioni al questore e si introduce una specifica sanzione penale per l’utilizzo di caschi protettivi o altri mezzi che rendano difficoltoso il riconoscimento dei partecipanti durante le pubbliche riunioni. Per tali condotte è previsto l’arresto in flagranza.
Cause di giustificazione e furto con destrezza
Il decreto-legge introduce una rilevante novità nelle indagini che coinvolgono l’uso legittimo delle armi o altre cause di giustificazione (legittima difesa, adempimento di un dovere, stato di necessità). Qualora appaia evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una di queste cause, il pubblico ministero non iscrive il soggetto nel registro delle notizie di reato, ma effettua un’annotazione preliminare in un modello separato. È introdotta una nuova fattispecie di furto con destrezza che prevede la procedibilità d’ufficio e un inasprimento delle pene quando il reato ha per oggetto mezzi di pagamento (anche elettronici); documenti di identità; strumenti informatici, telematici o telefoni cellulari; denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità.