02-04-2021 ore 12:52 | Politica - Roma
di Andrea Galvani

Operatori sanitari. Decreto legge, il vaccino ora è obbligatorio: sospensione per i no vax

Gli operatori sanitari, chi esercita le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a vaccinarsi, gratuitamente, contro il Covid19. La vaccinazione “può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale”. È quanto dispone il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021. Il rifiuto a sottoporsi al vaccino porta “alla sospensione, senza retribuzione”.

 

Requisito essenziale alla professione

Come sottolineato nel Decreto legge (integrale in allegato) la “vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. Entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, gli ordini professionali territorialmente competente trasmetteranno alla regione o alla provincia autonoma l’elenco dei propri iscritti con tanto di residenza. Stesso discorso per i datori di lavoro degli operatori di strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.

 

I controlli

Entro 10 giorni dalla data di ricezione degli elenchi, regioni e province autonome sono ternute a verificare “lo stato vaccinale degli operatori segnalati”. Nel rispetto dei dati personali segnaleranno immediatamente all’azienda sanitaria locale di riferimento le persone che non risultano vaccinate. Toccherà quindi alle Ats invitare l’interessato a produrre entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito la documentazione di avvenuta vaccinazione, “l’omissione o il differimento, la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. Trascorsi i cinque giorni, “l’inosservanza dell’obbligo vaccinale” verrà trasmessa all’interessato, al suo datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza. Ne conseguirà “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. Il decreto ha “efficacia retroattiva” e orizzonte di operatività al momento fissato al 31 dicembre 2021.

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