29-02-2020 ore 13:05 | confartigianato
di Giovanni Colombi

Confartigianato imprese Crema. La guida completa per ottenere il bonus facciate

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto la nuova detrazione dall’imposta lorda, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Scopo della misura è quello di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio stesso, favorendo altresì interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. Con la Circolare 2/E del 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito a riguardo importanti chiarimenti. Alla dottoressa Debora Foglio, responsabile del settore Contabilità Ordinaria della Artigianservice/Confartigianato Imprese Crema, abbiamo chiesto di illustrare i dettagli del provvedimento.

Soggetti beneficiari e misura della detrazione

Di seguito gli aventi diritto al beneficio: “In pratica tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. Siccome la detrazione spetta dall’imposta lorda sono di conseguenza esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi a tassazione separata o che scontano esclusivamente un’imposta sostitutiva, ad esempio i soggetti in regime forfettario. I soggetti beneficiari della detrazione devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo e, in taluni casi, sono beneficiari della detrazione anche i familiari del possessore o detentore nonché conviventi di fatto .La detrazione dall’imposta lorda spetta nella misura del 90% sulle spese documentate e sostenute nel corso del 2020 ed è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese (2020) e in quelli successivi, fino a concorrenza dell’imposta lorda. Il beneficio è calcolato sull’intera spesa sostenuta non essendo previsto né un limite massimo di spesa ammissibile né un limite massimo di detrazione.”

Zone ed edifici ammessi all'agevolazione
In merito alla tipologia di edifici e alle zone interessate dalla misura, la dottoressa Foglio ha precisato: “La detrazione spetta a condizione che gli edifici, di qualunque tipologia e categoria catastale compresi quelli strumentali, siano esistenti e ubicati nelle zone urbanistiche A e B o in zone a queste assimilabili dalla normativa regionale o comunale. Restano invece escluse le zone C e D o loro assimilate, E e F (vedi tabella)”.

 


Interventi agevolabili
Il “Bonus Facciate” è ammesso a fronte di interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna” degli edifici sopraindicati, tra cui;

- la pulitura o tinteggiatura esterna delle strutture opache della facciata (muri), compresi balconi, ornamenti o fregi;

- il consolidamento o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e fregi;

- interventi riconducibili al decoro urbano riferiti ad esempio a grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;

- gli interventi finalizzati al consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche (cappotto).

“L’agevolazione riguarda però interventi effettuati esclusivamente sulle pareti esterne dell’edificio. – ha precisato la dottoressa Foglio – Non vi rientrano inoltre gli interventi per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. È possibile, altresì portare in detrazione anche le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione, le eventuali prestazioni professionali connesse agli interventi, quali perizie e sopralluoghi, i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, come le spese relative all’installazione dei ponteggi, smaltimento materiali, occupazione suolo pubblico, imposte di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abitativi, e l’Iva qualora non sia detraibile”.

Cumulabilità
Gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica o di ristrutturazione edilizia: in tal caso il contribuente potrà avvalersi per il medesimo intervento di una sola agevolazione. Si precisa che, a differenza degli altri bonus casa, non sarà consentito cedere la detrazione né applicare lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi. Per conoscere tutti gli adempimenti obbligatori per poter beneficiare della detrazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Contabilità della Confartigianato Imprese Crema (Via IV Novembre n. 121/123 – tel 0373-87112) o consultare la Guida al “Bonus Facciate” dell’Agenzia delle Entrate allegata al presente articolo.

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