23-05-2020 ore 14:27 | confartigianato
di Giovanni Colombi

Confartigianato Crema. Sanificazione: i requisiti per le imprese del settore

Le corrette prassi per contenere l’emergenza sanitaria e le disposizioni sia nazionali che regionali previste dalle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche prevedono la regolare effettuazione di interventi di pulizia, igienizzazione e sanificazione dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature. Si tratta di attività che non possono essere improvvisate o affidate al “miglior offerente” ma, in modo particolare per quanto riguarda la sanificazione, è necessario che le imprese che effettuano gli interventi siano in possesso di tutti i requisiti e le idoneità tecnico-professionali previste dalle normative di settore.


I requisiti definiti da Unioncamere

Al fine di fare chiarezza su questo delicato tema, Unioncamere ha pubblicato di recente una nota che individua e riassume i requisiti prescritti per svolgere le attività di: sanificazione degli ambienti, sanificazione dei mezzi di trasporto pubblici, sanificazione degli impianti di condizionamento degli automezzi, ozonizzazione degli ambienti, sanificazione degli impianti al servizio degli edifici e igienizzazione degli automezzi.

 

1. L’attività di sanificazione degli ambienti e delle loro pertinenze è riservata alle imprese di pulizia (codice Ateco 81.29.1) che abbiano i requisiti previsti dalla legge 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal Registro delle Imprese – REA per la specifica categoria “imprese di sanificazione”. La sanificazione degli oggetti in quanto tali o di macchinari in genere possono effettuarla anche altre imprese con attività libera, tenendo conto delle limitazioni e specificazioni riportate nei punti successivi.

2. La sanificazione di mezzi adibiti al traporto pubblico è riservata alle imprese di pulizia (codice Ateco 81.29.1) che abbiano i requisiti previsti dalla legge n. 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal Registro delle Imprese – REA per la specifica categoria “imprese di sanificazione”.

3. La sanificazione dei taxi (compresi i Van a 16 o minor numero di posti) è riservata alle imprese di pulizia (codice Ateco 81.29.1) che abbiano i requisiti previsti dalla legge n. 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal Registro delle Imprese – REA per la specifica categoria “imprese di sanificazione” se il titolare dell’impresa dimostra l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per la prestazione continuativa di sanificazione di tali mezzi di trasporto. L’elemento della “prestazione costante e continuativa del servizio” è una caratteristica importante nel caso si voglia portare la spesa sostenuta a credito d’imposta.

4. L’attività di ozonizzazione degli ambienti, intervenendo sul controllo e miglioramento del microclima degli ambienti stessi, rientra nell’attività di sanificazione riservata alle imprese di pulizia (codice Ateco 81.29.1) che abbiano i requisiti previsti dalla legge 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal registro delle imprese – REA per la specifica categoria “imprese di sanificazione”. Attenzione: nel valutare il credito di imposta, in tutti questi primi quattro casi il committente, gli organi di vigilanza e controllo e l’Agenzia delle Entrate dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel Registro delle Imprese – REA quale impresa di pulizia, sezione “sanificazione”.

5. Gli impianti di condizionamento delle autovetture possono e devono essere sanificati dalle imprese di autoriparazione, considerato che detta attività non rientra tra le attività libere, come la sostituzione del filtro dell’aria, previste dalla normativa di settore. La certificazione del Registro delle Imprese – REA (codice Ateco 45.20.3) non espliciterà l’attività di sanificazione in quanto è ricompresa nell’attività principale. Nel valutare il credito di imposta il committente, gli organi di vigilanza e controllo e l’Agenzia delle Entrate dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel registro delle imprese – REA quale autoriparatore, sezione meccatronica.

6. La sanificazione degli impianti al servizio degli edifici (ad esempio, impianti di condizionamento, climatizzazione, ecc) non rientra nella manutenzione ordinaria e deve essere eseguita solo da imprese di installazione e manutenzione degli impianti (codice Ateco 43.22.01) in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 37/08. La certificazione del Registro delle Imprese – REA non espliciterà l’attività di sanificazione perché è ricompresa nell’attività principale e perché indicarla genera confusione con le attività riservate alle imprese di pulizia che utilizzano la specifica dizione. Anche in questo caso, nel valutare il credito di imposta il committente, gli organi di vigilanza e controllo e l’Agenzia delle Entrate dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel Registro delle Imprese – REA quale impiantista e nella sezione (sono sette) specifica per la tipologia di impianto.

7. L’igienizzazione degli automezzi può essere svolta delle imprese di autolavaggio (codice Ateco 45.20.91).

 

Per informazioni

L’Ufficio Segreteria e l’Ufficio Categorie della Confartigianato Crema sono a disposizione per ulteriori informazioni, la verifica dei requisiti e la predisposizioni delle richieste per le imprese che volessero iniziare o ampliare la propria attività in questo settore (Monica Miano 0373-87112).

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