13-06-2020 ore 14:15 | confartigianato
di Giovanni Colombi

Confartigianato imprese Crema. Emergenza sanitaria e il trattamento dei dati personali

Alcune misure di contrasto e contenimento dell’emergenza sanitaria Covid19 previste dalle disposizioni nazionali e regionali attualmente in vigore, e a cui devono attenersi tutte le imprese che hanno ripreso l’attività, comportano necessariamente l’adozione o l’adeguamento delle procedure aziendali relative alla al trattamento dei dati personali (Privacy). Al fine di favorire l’applicazione più corretta e completa possibile di questi adempimenti, di seguito riportiamo, in sintesi, alcune indicazioni presenti anche sul sito del “Garante per la Protezione dei Dati Personali” (Faq).

 

Rilevazione temperatura corporea del personale dipendente
I Protocolli di sicurezza anti-contagio e “Linee Guida” prevedono, tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus, la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali. Tuttavia viene stabilito che non è ammessa la registrazione del dato acquisito. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura stabilita dalla legge (37.5°) solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.


Rilevazione temperatura corporea clienti, fornitori e visitatori
Analogamente i Protocolli di sicurezza anti-contagio e le “Linee Guida” prevedono anche, tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus, la rilevazione, obbligatoria o fortemente raccomandata a seconda del tipo di attività, della temperatura corporea di fornitori, visitatori e clienti per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali. Anche in questo caso, è possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura stabilita dalla legge (37.5°) solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno ne impedito l’accesso.

 

Richiesta di informazioni in merito all'eventuale esposizione al contagio
In base alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza all’interno dell’azienda. Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare, vi è il divieto dell’accesso alla sede di lavoro a chi, nei 14 giorni precedenti, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Oms. A tal fine è possibile richiedere una autocertificazione con il modello previsto dall’Ordinanza regionale che attesti tali circostanze sia al personale dipendente che a soggetti terzi (es. utenti, fornitori, visitatori e clienti). In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata e allo stato di salute.

 

 

Registrazione nominativi dei clienti
Le disposizioni in materia di contenimento del contagio prevedono per alcune attività (area benessere, ristorazione, consumazione sul posto di alimenti e bevande, ecc) l’obbligo di mantenere per 14 giorni l’elenco dei clienti al fine di poter individuare, nel caso, la catena di contagio. Oggetto del presente trattamento dovranno essere i dati personali comuni (nome, cognome, recapito telefonico) preferibilmente raccolti al momento della prenotazione.

 

Informativa per il trattamento dei dati durante l'emergenza sanitaria
In tutti in casi sopra riportati rientrano nei trattamenti dei dati personali e pertanto è necessario mettere a disposizione degli interessati, siano essi dipendenti o soggetti terzi, una specifica “Informativa” relativa al fatto che i dati verranno trattati solo in relazione alla gestione dell’emergenza sanitaria Covid19. L'informativa potrà essere consegnata direttamente e fatta firmare per presa visione, oppure esposta in alcune zone aziendali (spogliatoi dipendenti, bacheca, ingresso clienti/visitatori, aree di attesa, cassa, ecc) a disposizione degli interessati.

 

Tempo di conservazione dei dati raccolti

I dati raccolti nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria, quali l’elenco dei nominativi dei clienti, il superamento della temperatura superiore a 37.5° e la raccolta dell’autocertificazione relativa all’eventuale esposizione al contagio, non potranno essere conservati oltre il periodo dell’emergenza, salvo diversa disposizione delle Autorità competenti. I dati contenuti negli “elenchi dei clienti” delle attività soggette a questo adempimento saranno conservati per 14 giorni e successivamente eliminati giorno per giorno.

 

Riservatezza sull'identità del dipendente affetto da Covid19
Il datore di lavoro non può rendere nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri dipendenti. Al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, per attivare le previste misure di profilassi. Il datore di lavoro è invece tenuto a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie affinché le stesse possano assolvere ai compiti previsti dalla normativa.

 

Registro dei trattamenti
La rilevazione della temperatura corporea, la richiesta dell’autocertificazione relativa all’esposizione al contagio e la predisposizione degli ‘elenchi dei clienti’ sono circostanze per le quali è necessario aggiornare il Registro dei Trattamenti. In particolare con l’acquisizione di dati relativi allo stato di salute per la finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 sarà necessario creare un’apposita sezione del Registro dei Trattamenti legata allo stato emergenziale.

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