12-09-2019 ore 17:49 | associazione libera artigiani
di Giovanni Colombi

Libera artigiani di Crema. Seminario dedicato a tutte le novità in materia di Fgas

Il seminario che si è svolto ieri, 11 settembre, nella sede della Libera Associazione Artigiani di Crema, in via Di Vittorio 36, ha illustrato nel dettaglio a tutti gli operatori del settore termoidraulico le novità in materia di Fgas - gas fluorurati a effetto serra - introdotte dal Dpr 146/2018. Come ha sottolineato in apertura dei lavori il direttore della Libera, Renato Marangoni: “la Libera si sta adoperando intensamente nell’organizzazione di appuntamenti simili, con l’obiettivo di aggiornare i nostri associati riguardo alle novità che si susseguono nei diversi settori dell’artigianato”.

 

Le novità

Relatore del seminario in materia di Fgas, Massimiliano Rabbachin, di Afor, ente di formazione accreditato in Regione. Diverse le novità presenti nel nuovo provvedimento: su tutte, però, l’introduzione della Banca dati per le vendite e le apparecchiature Fgas (accessibile all’indirizzo internet: bancadati.fgas.it), l’iscrizione alla quale è gratuita, e che entrerà in vigore il prossimo 25 settembre. Da questa data, ed entro 30 giorni dall’esecuzione della vendita o di un lavoro su un impianto Fgas, l’operatore dovrà obbligatoriamente caricare nella Banca dati le informazioni relative all’operazione effettuata; pena sanzioni. Ma facciamo un passo indietro. Il Dpr in questione conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese (accessibile all’indirizzo www.fgas.it), che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati, nonché di controllo e recupero dei gas. Il Registro è gestito da Unioncamere. La novità rappresentata dalla Banca dati, dunque, consiste sostanzialmente nell’assicurare a tutti i soggetti interessati (compresi i privati, acquirenti di un impianto Fgas o che necessitano della manutenzione dello stesso) la pubblicità delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime.

 

I certificati

Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del Dpr, risultano iscritte al Registro telematico nazionale devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti. In caso di mancato rispetto di tale limite decade, previa notifica, l’iscrizione dal Registro. L’obbligo è previsto anche per le imprese che operano per conto terzi (subappalto). I certificati vengono rilasciati da organismi di certificazione e di attestazione accreditati, il cui elenco è disponibile sul sito del Registro telematico. Per quanto riguarda i certificati alle persone, vengono rilasciati a seguito del superamento di un esame, costituito da una prova teorica e una prova pratica. I certificati hanno una durata di 10 anni, al termine dei quali occorre sostenere di nuovo l’esame. Nell’arco dei 10 anni, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con cadenza annuale. Diverso il discorso per le certificazioni delle imprese. In questo caso, la certificazione vale 5 anni e richiede sia l’obbligo che almeno una persona ogni 200mila euro di fatturato specifico sia certificata in prima categoria sia la disponibilità della strumentazione necessaria perché il personale possa svolgere le attività per cui è richiesta la certificazione. Una novità riguarda il fatto che, da quest’anno, è stata introdotta la possibilità di certificarsi come ditta individuale, tramite una procedura semplificata. Anche nel caso delle certificazioni per le imprese, nell’arco dei 5 anni di validità, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con cadenza annuale. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla Libera Associazione Artigiani (0373/2071), facendo riferimento a Gloria Bosso.

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