11-09-2021 ore 14:20 | confartigianato
di Giovanni Colombi

Confartigianato Crema. La legge regionale per tatuaggi e piercing, tutte le informazioni

Ha visto la luce nel corso dell’estate la legge della Regione Lombardia (LR 13 del 23/7/2021) che disciplina l’attività di tatuaggio e piercing. Si tratta di un provvedimento a lungo atteso che giunge a dare regole chiare a due ambiti del settore “Benessere della Persona” che non avevano confini ben definiti e che spesso erano stati oggetto di polemiche e contenziosi. Con la legge in oggetto, quindi, la Regione Lombardia ha voluto disciplinare le suddette attività “al fine di tutelare il diritto alla salute e di promuovere elevati standard di qualità e competenza nonché di valorizzare le capacità artistiche degli operatori” (Art.1).

 

Definizioni

La normativa regionale ha provveduto a definire le due attività e precisamente:

a) tatuaggio: la tecnica di colorazione permanente del corpo, ottenuta con l’introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi ovvero mediante tecnica di scarificazione finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;

b) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserirvi oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

 

Formazione

Di particolare importanza i requisiti previsti per l’accesso alla professione. Per lo svolgimento delle due attività è necessaria la frequenza a specifici Corsi di Formazione (uno per il tatuaggio e uno per il piercing) con l’obiettivo di fornire agli operatori adeguate competenze in varie materie. I suddetti Corsi saranno disciplinati da apposito provvedimento della Giunta Regionale, fermo restando la durata non inferiore a 1000 ore di attività teorico-pratiche e almeno 500 ore di tirocinio o di laboratorio. I Corsi di formazione saranno tenuti dai soggetti accreditati iscritti all’apposito Albo regionale. Gli obblighi formativi sopra elencati non si applicano agli operatori che sono in possesso dell’attestato di competenza regionale afferente al profilo professionale del “quadro regionale degli standard professionali” (Qrsp) di operatore di tatuaggio e piercing conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione e realizzati da Enti accreditati. È stato introdotto inoltre l’obbligo per tutti gli operatori di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

 

Esercizio di attività

L’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing deve avvenire sempre nel rispetto dei requisiti igienico sanitari che verranno definiti dalla Giunta Regionale ed è soggetta a Scia da presentare al Comune nel cui territorio viene svolta l’attività. Analogamente risultano soggette a Scia anche l’apertura, il trasferimento e la trasformazione della sede in cui le attività vengono svolte.

 

Divieti e sanzioni

L’articolo 5 e l’articolo 7 della nuova Legge prevedono una serie di divieti e sanzioni (da € 1.500 a € 15.000) sia per quanto riguarda l’attività di tatuaggio che di piercing a cui si rimanda nel testo completo in allegato al presente articolo.

 

Disposizione per i minorenni

Per quanto riguarda l’esecuzione di tatuaggi e piercing su minori di anni diciotto è sempre necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall’ordinamento civile. È sempre vietata l’esecuzione di tatuaggi su minori di anni sedici e di piercing su minori di anni quattordici. Sui minori di anni quattordici è consentita l’esecuzione del piercing al lobo dell’orecchio con il consenso specifico di chi esercita la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall’ordinamento civile.

 

Fiere e altre manifestazioni pubbliche

Anche l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing svolte in occasioni di fiere o altri eventi pubblici al di fuori del normale ambiente di lavoro è soggetto a presentazione della Scia.

 

Utilizzo degli spazi di lavoro

L’utilizzo di spazi di lavoro per tatuaggio e piercing all’interno di locali in cui si svolgono l’attività di estetista o altre attività di servizi alla persona è soggetta al rispetto delle disposizioni della presente legge regionale.

 

Informazioni al pubblico

Per quanto riguarda le informazioni al pubblico, è previsto l’obbligo di affiggere in modo visibile le informazioni inerenti al rispetto dei requisiti di formazione professionale e dei materiali e prodotti utilizzati, nonché l’informativa circa i rischi legati all’esecuzione di tatuaggi e piercing. Altresì è previsto l’obbligo di far sottoscrivere ai soggetti che si sottopongono al trattamento il consenso informato sui rischi legati all’esecuzione di tatuaggi e piercing e le precauzioni da tenere dopo la loro esecuzione. In caso di soggetti minori il consenso informato dovrà essere sottoscritto da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall’ordinamento civile. Infine l’articolo 12 prevede gli aspetti che dovranno essere disciplinati dalla Giunta Regionale con apposite delibere da adottare entro 180 giorni dalla data di entrate in vigore della Legge.

 

Soddisfazione per la nuova disciplina regionale

“Non possiamo che esprimere soddisfazione per la nuova disciplina regionale relativa all’attività di tatuaggio e piercing – ha dichiarato Roberta Porchera (nella foto in alto), referente cremasca di Confartigianato Benessere – I nostri responsabili e funzionari regionali hanno seguito costantemente l’iter della norma proponendo importanti e qualificati suggerimenti. Confartigianato Lombardia ha chiesto venisse tolto ogni riferimento alla dermopigmentazione, trattamento già eseguito dalle estetiste e regolamentato da specifico decreto che disciplina l’elenco delle attrezzature elettromeccaniche utilizzabili per i trattamenti estetici. Un risultato è importante perché ha consentito di salvaguardare l’unitarietà e completezza del profilo dell’estetista, evitando che le venissero sottratte competenze acquisite da anni”. L’”Ufficio Categorie e Mestieri” della Confartigianato Crema (0373-87112) è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’argomento.

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