26-03-2020 ore 17:25 | Cronaca - Roma
di Andrea Galvani

Covid19, nuovo modulo autocertificazioni: le 'restrizioni generali' e gli 'stati di necessità'

Cambia ancora il modello di autocertificazione (integrale in allegato). Il nuovo modello recepisce il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Al primo punto del documento (da compilare, firmare e consegnare agli operatori delle Forze dell’ordine in caso di controllo) va dichiarato di non essere sottoposti alla misura della quarantena né di essere risultati positivi al Coronavirus. Il secondo punto chiede di sottoscrivere di “essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e adottate ai sensi degli articoli 1 e 2” del decreto legge. Ovvero “le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale”.

 

Restrizioni regionali
L’autocertificazione chiede di dichiarare anche di essere a conoscenza “delle ulteriori limitazioni” disposte dai presidente delle Regioni. Nel caso di trasferimento da una Regione all’altra è necessario indicare sia quella di partenza sia quella di arrivo. “Sotto la propria responsabilità”, i cittadini devono dichiarare che “lo spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza (se in diverso Comune da quello di residenza) o situazioni di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso Comune o che rivestono un carattere di quotidianità o che, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere), oppure per motivi di salute”. Tra gli “stati di necessità” sono compresi “il rientro dall'estero, le denunce di reati, gli obblighi di affidamento di minori, l'assistenza a congiunti o persone con disabilità”.

 

Oltre 100 mila denunce

Commentando l’entrata in vigore del nuovo modulo di autocertificazione Franco Gabrielli ha sottolineato che l’obiettivo è “spezzare la catena del contagio perseguendo i furbi, chi con comportamenti sbagliati introduce un vulnus al sistema che può vanificare gli sforzi che si stanno facendo”. Al 24 marzo, su due milioni e mezzo di cittadini controllati, le denunce sono state 110 mila. Pesanti le sanzioni amministrative, che possono arrivare ad un massimo di tre mila euro. Chi non rispetta l’obbligo di quarantena incorre nella violazione “dell'articolo 260 delle leggi sanitarie; è previsto l'arresto da 3 a 18 mesi e una sanzione amministrativa da 500 a 5000 euro”.

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