26-01-2022 ore 19:54 | Cronaca - Cremona
di Riccardo Cremonesi

Morte di Sabrina Beccalli, il giudice ha depositato le motivazioni della sentenza

Il giudice Elisa Mombelli ha depositato le motivazioni della sentenza riguardante il processo di Alessandro Pasini. Il cremasco di 45 anni lo scorso 29 ottobre, presso il tribunale di Cremona, è stato prosciolto dall’accusa di aver ucciso la trentanovenne Sabrina Baccalli, ma condannato a sei anni di reclusione per distruzione di cadavere. La sera del 15 agosto del 2020 il corpo della donna era stato trovato all’interno della sua auto, data alle fiamme, nella campagna di Vergonzana, una frazione di Crema. La sua scomparsa e la vicenda giudiziaria successiva hanno profondamente scosso l'opinione pubblica.

 

Il clamoroso errore

Nelle 39 pagine prodotte dal Gup si evidenzia il “clamoroso errore verificatosi nelle fasi iniziali” dell’indagine, “che ha determinato la irrimediabile dispersione di gran parte dei resti della donna”. Gli inquirenti avevano ritenuto che i resti trovati nell’auto fossero di un cane. La conseguente distruzione del "65 per cento" dei reperti ha fatto in modo che “il meccanismo del decesso” rimanesse “di natura indeterminata”. Secondo il giudice e come sostenuto dall’imputato, “non è ipotesi meramente astratta” che Sabrina Beccalli, “per effetto del pericoloso mix di sostanze alcoliche e stupefacenti e di psicofarmaci” si sia sentita poco bene. “Non è inverosimile” quindi che abbia perso sangue dal naso e si sia recata in bagno, dove avrebbe avuto il malore che ne ha provocato il decesso.

 

Tesi “spontanea e genuina”

La linea difensiva di Pasini è stata ritenuta “processualmente plausibile”. Come si legge nelle motivazioni della sentenza, “non si pone in contrasto con le risultanze probatorie”. Pasini ha fornito una tesi “apparsa francamente spontanea e genuina”, mentre i risultati raggiunti dai suoi difensori hanno offerto “interpretazioni alternative, esse stesse dotate di plausibilità scientifica”. L’accusa aveva sostenuto che la donna avesse rifiutato delle avances e fosse stata aggredita mortalmente. Per cancellare le prove della violenza Pasini avrebbe avvolto il corpo in un tappeto, lo avrebbe nascosto nell’auto e le avrebbe poi dato fuoco. Una vicina aveva riferito di aver sentito la donna chiedere aiuto.

 

Una linea difensiva plausibile

Per il giudice non è escluso che la voce sentita dalla vicina fosse realmente quella di Sabrina, seppure non sia "estraneo all’ordine naturale delle cose che un soggetto colpito da malore invochi aiuto, con voce che è stata descritta come sofferente e strozzata”. Al contrario, se come sostiene l’accusa, fosse stata rincorsa per il corridoio e colpita più volte, “le urla sarebbero verosimilmente state ripetute e ben più insistenti”. Per il giudice è pertanto “plausibile” la tesi della difesa: quella sera i due si trovavano a casa dell’ex di Alessandro Pasini. L’uomo ha raccontato di essere andato nel panico per aver trovato Sabrina priva di vita in bagno e aver rivissuto il medesimo dolore di 20 anni prima, quando la sua compagna di allora era morta per overdose mentre lui si trovava in una comunità terapeutica. Se quella sera lui e Sabrina fossero stati a casa sua avrebbe sicuramente chiamato i soccorsi dicendo “che era stata male una ragazza”.

 

Turbinio di emozioni e timori”

Al contrario, temendo anche le ritorsioni dell’ex compagno di Sabrina, descritto come un uomo violento e senza scrupoli, che aveva poco tempo prima accoltellato una persona per gelosia, per il giudice, Pasini ha perso la testa, trovandosi “in tale turbinio di emozioni e timori in cui versava in quegli istanti, amplificati dalla scarsa lucidità del momento”. Ecco perché è arrivato alle “note deplorevoli condotte che, pertanto, se valutate nell’ambito del contesto psico-emotivo, trovano una spiegazione plausibile ed alternativa alla volontà di distruggere le prove di un omicidio”. Ora la Procura di Cremona ha 45 giorni per presentare ricorso in appello. Stesso discorso per la difesa di Pasini, che potrebbe ricorrere contro la condanna a sei anni di reclusione “per distruzione di cadavere”.

5042