23-03-2018 ore 18:29 | Politica - Dal cremasco
di Andrea Galvani

A2a ed Lgh, ora il coordinamento dei sindaci cremaschi chiede di impugnare la nota Anac

Secondo il coordinamento dei sindaci dell’area omogenea cremasca, anche se arriva “20 mesi dopo la scelta compiuta”, la delibera Anac “che contesta la procedura seguita per arrivare alla partnership industriale Lgh ed A2a merita certamente attenzione e approfondimento”. In una nota stampa (integrale in allegato) sostengono la bontà dell’operazione “circa il vantaggio economico e la valenza industriale”.

 

Le procedure e l’impugnativa

Ammettono sia “giusto” che “alcuni colleghi sindaci” chiedano spiegazioni, seppur “i dibattiti del tempo non ebbero mai a mettere in luce fondate contrarietà o alternative serie”. Infine, sottolineando che l’Antitrust non ebbe nulla da ridire, “oggi il documento dell’Anac impone di fare chiarezza una volta per tutte sulle procedure da adottare in caso di partnership industriale. In tal senso auspichiamo una impugnativa del pronunciamento e una difesa delle ragioni che hanno sostenuto l'operazione”.

 

Piani industriali e autorevoli pareri legali

Per gli amministratori locali “il territorio e le patrimoniali socie di Lgh non hanno affrontato quella operazione a cuor leggero e con sprovvedutezza o superficialità”. Come più volte ribadito durante le riunioni di Scrp “e dal presidente A2a Giovanni Valotti a Crema nell’imminenza dell’operazione, fu sostenuta da studi di fattibilità, autorevoli pareri legali e piani industriali di altissima competenza”.

 

L’unicità del partner e gli “elementi peculiarissimi”

La documentazione raccolta, ribadiscono i sindaci, evidenziano come “non si sia trattato di una semplice acquisizione societaria ma di un accordo industriale fondato su elementi di "unicità" del partner, per una serie di elementi peculiarissimi: la contiguità territoriale, la affinità degli asset societari strategici gestiti, i caratteri di esclusività di una multiutilty lombarda, la condizione di partecipazione maggioritaria da parte di Enti Locali. Tutte condizioni che rendevano "infungibile", cioè non sostituibile, il partner scelto”.

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