21-11-2014 ore 12:06 | Politica - Crema
di Angelo Tagliani

Crema. Ordinanza del sindaco Bonaldi: “Vietato vendere alcolici ai minorenni e abbandonare bottiglie o bicchieri per strada”. Multe salate, da 200 a 500 euro

Con l'ordinanza 225, l'amministrazione di Crema ha disposto il “divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni” - punibile con 500 euro di multa e altre sanzioni, che possono portare anche alla chiusura dell'esercizio commerciale – ma anche il divieto “di abbandono di bottiglie e contenitori di bevande in ambito pubblico”, sanzionato con una multa di 200 euro. “Il trasgressore è tenuto ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo. In caso l'esercente di un esercizio commerciale o pubblico esercizio, o artigiano reiteri la violazione dell'ordinanza, il sindaco potrà disporre la chiusura temporanea dell'attività”.

 

Qualsiasi gradazione

In sostanza, “è vietato vendere per asporto, cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, o somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ovvero miscele di bevande contenenti alcolici, ai minori di 18 anni; il divieto comprende anche la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minori di 18 anni in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

 

L'abitudine all'abuso

Nel documento, si premette che “il consumo di alcol da parte dei giovani e giovanissimi rimane il principale fattore di rischio di invalidità e di morte da incidenti stradale e nel territorio cremasco va diffondendosi l'abitudine ad abusare di sostanze alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Non solo: “Il consumo di alcoli tra i minori è un fenomeno in crescita, così come rilevato dalle forze dell'ordine, dagli Enti e dalle agenzie preposte alla rilevazione dell'alcolismo. In stretta correlazione si assiste ad un fenomeno di degrado degli ambienti e degli arredi urbani attraverso l'abbandono dei contenitori delle bevande alcoliche, in vetro intero o frantumati con pregiudizio e pericolo per la pubblica incolumità”.

 

Problemi sociali e sanitari

“I gravi problemi di ordine sanitario e sociali riconducibili all'alcolismo in età giovanile comporta la necessità di intervenire per cercare di limitare e contenere il fenomeno tra i giovani e i giovanissimi che frequentano assiduamente alcuni pubblici esercizi del territorio comunale o che sono soliti acquistare bevande alcoliche nei supermercati e negli esercizi di vicinato”.

 

Il Codice penale

Con l'approvazione della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, “le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare rispetto alla tutela del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare di relazione serena”. Va ricordato che l'articolo 689 del codice penale vieta la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni. Un divieto esteso ai minori di 18 ani dall'entrata in vigore del Decreto legge Balduzzi.

 

Il Codice della strada

Con l'introduzione dell'articolo 186 bis del Codice della strada, sono state introdotte importanti modifiche, volte a contenere il consumo di alcol per i minori di 21 anni, i neopatentati e chi esercita l'attività professionale di trasporto. Come si legge nell'ordinanza “spesso l'abuso sfocia in episodi di inciviltà e violenza, che favoriscono un generale scadimento dei comportamenti urbani e delle relazioni sociali”.

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