19-08-2017 ore 12:58 | Politica - Roma
di Francesco Ferri

Giustizia, Codice penale. Introdotto il reato di tortura. Reclusione da 4 a 10 anni

Dopo un articolato iter durato quattro anni, con la legge 110 del 14 luglio 2017 (clicca qui per il dettaglio) è stato introdotto nel codice penale il reato di tortura e di istigazione alla tortura. L’articolo 613 bis punisce “con la reclusione da 4 a 10 anni chi, con violenze o minacce gravi o agendo con crudeltà, cagiona sofferenze fisiche o un trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia - potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza - o che si trovi in situazione di minorata difesa”.

 

Aggravanti e testo immigrazione

La legge prevede la reclusione da 5 a 12 anni se la tortura viene commessa da un “pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”. Altre aggravanti riguardano “la morte come conseguenza della tortura, sia essa voluta o non voluta”. La legge è coordinata con il Testo unico immigrazione. Vengono “vietate le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni volta che sussistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura nei Paesi in cui queste misure dovrebbero produrre i loro effetti ”.   

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