21-12-2016 ore 19:07 | Economia - Associazioni
di Rebecca Ronchi

Noleggio bus con conducente. Modifiche al regolamento regionale, esulta la Cna

Il regolamento Ncc bus Lombardia è stato modificato. “Un successo” per la Cna Fita che, insieme a Confartigianato, “ha fatto valere i legittimi interessi delle imprese lombarde del noleggio con conducente bus. Dopo innumerevoli tentativi di approcciare l'assessorato competente manifestando le difformità, il disagio e i danni alle imprese della regione, siamo riusciti a far capire che le aziende del settore non potevano subire la concorrenza delle aziende delle regioni vicine sulla base di una normativa che, unica in Italia, avrebbe rischiato di mandare fuori mercato le aziende della Lombardia”.

 

Anzianità dei mezzi

I punti salienti della riforma sono le modifiche all'art. 3 e 11. Partiamo dall’articolo 3, sui Requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. Il punto b ora recita: “disponibilità di un parco autobus adibito ad uso noleggio con caratteristiche tecniche tali da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, e con anzianità massima non superiore a quindici anni rispetto alla prima immatricolazione per le imprese aventi in dotazione un parco autobus pari o superiore a due unità; i nuovi mezzi immatricolati non possono comunque avere un'età superiore a sette anni”. Precedentemente il limite era 5 anni.

 

Abilitazioni

L’articolo 11 si occupa delle norme transitorie e finali. Punto 2: “Per le imprese che abbiano presentato l’istanza di cui al comma 1, i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci sino al termine di quarantotto mesi (prima era ventiquattro, ndr) dall’entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le verifiche di cui al comma 5. In tale periodo le imprese sono tenute a conservare a bordo dei mezzi adibiti al servizio copia delle relative licenze o autorizzazioni comunali o della Scia, unitamente all’istanza di cui al comma 1 recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato dalla Provincia”.

 

Verifica dei requisiti

Il punto 5: “Le Province, entro quarantotto mesi (prima era ventiquattro mesi, ndr) dall’entrata in vigore del presente regolamento, provvedono alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 3 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7 del presente articolo. 6. Dall’entrata in vigore del presente regolamento, per un periodo massimo di 4 anni (prima era di 2, ndr) il requisito relativo all’anzianità dei mezzi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) non si applica per il parco mezzi già immatricolato ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente”. Punto 7: “Le imprese di cui al comma 1 con parco autobus privo delle caratteristiche previste all’articolo 3, comma 1, devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro quattro anni (prima era di due anni) dall’entrata in vigore del medesimo. Il comma 6 dell'art. 11 era il più penalizzante e la sua modifica consente l'utilizzo dei bus in dotazione per ulteriori due anni”.

 

Sleale concorrenza legalizzata”

Per la Cna si tratta di “modifiche sostanziali che incidono profondamente nelle scelte aziendali e possiamo certamente dire che oggi siamo riusciti a salvaguardare centinaia di posti di lavoro e consentire alle imprese di continuare a lavorare con una certa tranquillità. Un grazie va rivolto anche ai dirigenti della Regione Lombardia che hanno dimostrato sensibilità verso le legittime proteste/richieste della categoria con un auspicio: che da ora in poi si ascoltino prima i rappresentanti delle imprese e poi si legiferi in merito”. Il prossimo passo riguarda “l'armonizzazione dei regolamenti regionali per non sottoporre le imprese di bus italiane a penose azioni di difesa dalla imposta sleale concorrenza legalizzata”.

230