03-04-2024 ore 19:10 | Economia - Sindacati
di Angelo Piccolo

Miur condannato. Accolti dal tribunale i ricorsi della Flc Cgil sulla ricostruzione di carriera

La Flc Cgil di Cremona ha espresso grande soddisfazione per le due decisioni emesse nel mese di marzo 2024 dal tribunale di Cremona che ha accolto il ricorso patrocinato dal loro legale Francesco Americo, riguardante una docente con diversi anni di precariato. La sentenza ha affrontato per la prima volta con esito favorevole la questione relativa al personale con diversi contratti di lavoro part time. Sul punto il giudice del lavoro ha evidenziato che: “a fronte delle osservazioni svolte dalla difesa ricorrente, peraltro in assenza di specifici rilievi del resistente, la durata della prestazione a tempo pieno o parziale non incide sulla ricostruzione di carriera ai fini prettamente giuridici, riverberando i propri effetti, naturalmente, sulle sole differenze retributive eventualmente maturate per effetto del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio”. 

 

Gli orari ridotti ai fini pensionistici

Il giudice ha poi continuato: “del resto, una diversa conclusione non appare giustificata sul piano normativo dal momento che, per i lavoratori part time di ruolo, l’articolo 8, co. 2, della Legge numero 554/1998 prevede che gli anni di servizio a orario ridotto vengano considerati per intero ai fini pensionistici (e, dunque, di anzianità), ferma restando l’incidenza della minore retribuzione sulla misura della relativa contribuzione. Né, com’è evidente, tale conclusione si pone in contrasto con l’adozione del criterio dell’effettività, posto che, come da domanda, ai fini dell’anzianità risultano computati i soli giorni di effettiva prestazione del servizio, secondo gli stessi criteri invalsi per i docenti di ruolo ad origine che lavorino part time”. 

 

Part time ricondotti a orari interi

“Tale principio – solo incidentalmente e superficialmente espresso di recente dalla corte di giustizia dell’Unione Europea (C-270/2022 del 30.11.2023, richiamata dalla ricorrente) – ha, comunque, già trovato conferme nella giurisprudenza della suprema corte, la quale ha evidenziato che applicando le norme del sistema scolastico va rilevato, con specifico riferimento all'anzianità di servizio, che trova applicazione la L. n. 554 del 1988, art. 8, secondo il quale: ‘ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero’. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno”, ha concluso il giudice del lavoro

 

Ricorso sul bonus docenti

Sulla base dei suddetti principi, i il ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al riconoscimento integrale del servizio prestato ed al versamento delle differenze retributive e dei contributi previdenziali. Il medesimo tribunale ha accolto anche il ricorso presentato da alcuni docenti che si erano rivolti all’ufficio legale di Cremona per chiedere assistenza in materia di riconoscimento del bonus docenti. Anche in questo caso il giudice del lavoro ha riconosciuto il bonus del valore di 500 euro a ciascuno dei lavoratori per un importo complessivo di 8 mila euro. La Flc di Cremona ha ricordato che i ricorsi sono proposti gratuitamente per gli iscritti e che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconoscere i propri diritti.

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